strada interpoderale o vicinale, soggetta
al pubblico transito negli elenchi comunali, esclude il retratto agrario
Cass.,
14.01.1998, n. 265, in Dir. e giur. agr., 1998, pag. 216
La strada
interpoderale o vicinale, iscritta negli elenchi comunali, si presume
assoggettata al pubblico transito, diritto reale dell'ente pubblico,
estinguibile soltanto per
volontā di esso,
anche implicita.
Ne consegue che,
se i terreni oggetto di retratto
agrario sono separati da quelli
del retraente da una strada
interpoderale, per ritenerli
confinanti (art. 7,
L. 14.08.1971, n. 817) non č
sufficiente la mancanza dell'uso ventennale di passaggio su
di essa da parte della collettivitā.