strada interpoderale o vicinale, soggetta al pubblico transito negli elenchi comunali, esclude il retratto agrario


 

Cass., 14.01.1998, n. 265, in Dir. e giur. agr., 1998, pag. 216

 

La  strada interpoderale o vicinale, iscritta negli elenchi comunali, si presume assoggettata al pubblico transito, diritto reale dell'ente pubblico, estinguibile  soltanto  per  volontā  di  esso,  anche implicita.

 

Ne consegue che,  se  i terreni oggetto di retratto agrario sono separati  da  quelli  del  retraente da una strada interpoderale, per ritenerli  confinanti  (art.  7,  L.  14.08.1971, n. 817) non č sufficiente  la  mancanza dell'uso ventennale di passaggio su di essa da parte della collettivitā.